Art. 57.

      1. L'articolo 2047 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2047. - (Responsabilità del sorvegliante dell'incapace). - In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto».